La Legge Galli

 

 Con la Legge 18/05/1989 n. 183 sono state introdotte norme dirette ad assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale nonché la tutela degli aspetti ambientali a loro connessi.

Le finalità sopra descritte sono state successivamente fatte proprie dalla Legge 36/94 "Galli", che ha profondamente innovato la normativa relativa al settore delle risorse idriche.

In primo luogo, la Legge Galli stabilisce che tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche e il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi, che sono ammessi quando la risorsa è sufficiente a condizione che non pregiudichino la qualità dell'acqua per il consumo umano.

La legge Galli ha innovato la disciplina di settore prevedendo, in particolare:

- l'unificazione verticale dei diversi segmenti di gestione mediante l'istituzione del "Servizio Idrico Integrato" (SII) inteso come l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione dell'acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue;

- l'individuazione di "Ambiti Territoriali Ottimali" (ATO), tali da consentire adeguate dimensioni gestionali, superare la frammentazione delle gestioni locali e realizzare economie di scala con un bacino di utenza in grado di generare introiti tali da coprire i costi di gestione e gli investimenti necessari, remunerando il capitale investito;

- l'istituzione di un'Autorità d'Ambito per ciascun ATO, con il compito di:

  • organizzare il SII;
  • individuare il soggetto gestore del SII (Gestore);
  • vigilare sull'attività di quest'ultimo;
  • determinare le tariffe per i servizi idrici;

- l'organizzazione imprenditoriale della gestione del settore idrico, che dovrà essere improntata a criteri di efficienza, efficacia e imprenditorialità;

- la definizione di un sistema tariffario basato sul principio della tariffa unica per ciascun ATO, comprensiva dei servizi di distribuzione di acqua potabile, fognatura e depurazione, tale da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

L'organizzazione del SII si basa su una netta distinzione nell'attribuzione dei vari livelli di funzione. In particolare la relativa distribuzione di competenze si può schematizzare come segue:

- le attività di indirizzo generale e di programmazione competono agli organi dello Stato e alle regioni;

- le funzioni di governo, organizzazione e controllo competono agli enti locali riuniti in Autorità d'Ambito;

- l'attività di gestione compete al Gestore del SII, sia esso pubblico o privato.